Come stabilito dalla normativa (Decreto legge n. 93 del 2008) le prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad incrementi di produttività dell’azienda sono soggette ad un regime agevolato che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%.
La correlazione tra straordinario e produttività deve essere documentata dall’impresa attraverso un’apposita comunicazione scritta.
Anche in caso di lavoro notturno o organizzato su turni, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, deve sussistere un nesso con incrementi di produttività e redditività dell’impresa.
Se i datori di lavoro negli anni 2008 e 2009 non hanno applicato ai relativi compensi l’imposta del 10%, il dipendente può richiedere direttamente nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno la restituzione delle maggiori imposte pagate.
Il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud 2011 gli importi versati nel 2008 e 2009 per il miglioramento della produttività dell’impresa e tassabili con l’imposta sostitutiva. Il lavoratore potrà così recuperare il proprio credito, ossia la differenza tra le imposte ordinarie e quella sostitutiva, semplicemente compilando l’apposito campo che sarà inserito nella dichiarazione dei redditi 2011 (730 e Unico). Per qualsiasi informazione rivolgersi agli Uffici Coldiretti
7 Ottobre 2010
Straordinario e lavoro notturno