Nel corso della riunione della Comagri del 26 giugno 2013, è stato raggiunto l’accordo politico sulle quattro proposte di regolamento di riforma della PAC:
- la proposta di regolamento sui pagamenti diretti
- la proposta di regolamento recante l’OCM unica
- la proposta di regolamento sullo sviluppo rurale
- la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC.
L’accordo riguarda l’insieme dei testi predisposti dalla Presidenza irlandese, a seguito dell’intesa sull’adeguamento del suo mandato negoziale raggiunta nella notte tra il 25 e il 26 giugno a Lussemburgo, e le modifiche introdotte con l’ultimo trilogo ad alto livello, svoltosi nella mattinata del 26 giugno 2013 a Bruxelles.
Il voto definitivo, sia da parte del Parlamento europeo sia da parte del Consiglio, si avrà solo dopo la presentazione dei testi legislativi da parte dei servizi del Consiglio e la definitiva adozione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP – la prossima settimana in Plenaria per il PE ed entro il 9 luglio per il Consiglio). In pratica, la decisione finale per l’accordo sulla riforma della PAC comporterà ancora qualche mese (settembre/ottobre 2013), vista la necessaria verifica dei testi in questione che dovranno fare i giuristi linguisti e i passaggi con COMAGRI ed al Consiglio cui seguirà l’adozione definitiva da parte della Plenaria del Parlamento europeo.
Nel pacchetto globale di misure sulle quali hanno negoziato i ministri, va sottolineato che rimangono delle questioni in sospeso per le quali non è stato possibile affrontare il negoziato con il Parlamento, in quanto capitoli di competenza della decisione finale che verrà presa nell’ambito dell’approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale.
In sintesi, si allegano, i principali elementi d’intesa raggiunta che rappresenta una prima lettura dei diversi testi in questione e che necessiterà di ulteriori approfondimenti alla luce dei testi legislativi che verranno redatti.
Si ringrazia la delegazione Coldiretti Bruxelles, in particolare Maurizio Reale e Paolo Magaraggia, per la redazione dei testi.
Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Il Presidente
Salvatore Loffreda Vittorio Sangiorgio
Principali elementi dell’accordo PAC 2014-2020
(testo non definitivo)
PAGAMENTI DIRETTI
Disciplina finanziaria
La franchigia di esenzione per l’applicazione della percentuale di riduzione da applicare ad ogni agricoltore a causa della disciplina finanziaria, è fissata a 2.000 euro.
Agricoltore attivo
Sostanziale convergenza tra Parlamento e Consiglio sul capitolo dell'agricoltore attivo, sul quale le due istituzioni hanno trovato un accordo sui contenuti, che prevedono che gli Stati membro possano decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di non concedere pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche (o associazioni) le cui attività agricole sono solo una parte insignificante rispetto alle loro attività economiche globali e/o la cui attività principale o l’oggetto sociale non sia l’esercizio di un’attività agricola.
Inoltre, è stata confermata la lista negativa obbligatoria, dei soggetti a cui non concedere i pagamenti diretti, con un elenco ridotto che comprende aeroporti, servizi ferroviari, acquedotti, servizi immobiliari, sportivi e ricreativi, campeggi, con discrezione per gli Stati membri di fare delle aggiunte all'elenco e successivamente ritirare le aggiunte.
Capping e regressività
[Elemento che rimane in sospeso in attesa della definizione del QFP]
L’intesa tra i ministri prevede un’applicazione obbligatoria di due quote di riduzione
progressiva, a partire da 150.00 euro a 300.000 e oltre €300.000 . Gli Stati membri possono suddividere ulteriormente le quote al fine di applicare progressivamente maggiori
percentuali fissate per tali sub-quote. Le percentuali possono essere stabilite fino al 100 %.
Gli Stati membri possono decidere che l'importo sia calcolato sottraendo le retribuzioni del lavoro, legate all’attività agricola, effettivamente pagate e dichiarate dall'agricoltore nell'anno precedente, comprese le imposte e i contributi sociali. Gli Stati membri che decidono di applicare il pagamento redistributivo (pagamento per i primi ettari) possono decidere di non applicare il presente articolo.
Flessibilità
[Elemento che rimane in sospeso in attesa della definizione del QFP]
Accordo per il trasferimento dal primo al secondo pilastro per rendere disponibile fino al 15% dei massimali nazionali per le misure dello sviluppo rurale (senza alcun cofinanziamento nazionale).
[Gli Stati membri che non utilizzano tale possibilità possono decidere > di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15% > degli importi destinati alle misure dello sviluppo rurale, elevabile al 25% nel caso di Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lithuania, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia.]
Prima assegnazione di diritti all’aiuto
I diritti di pagamento sono attribuiti per gli agricoltori attivi che, nel 2015, fanno domanda per il regime di pagamento di base, che hanno ricevuto aiuti diretti o pagamenti nazionali diretti integrativi, nell’ambito dell’attuale regime di pagamento unico [nel 2014 e anche nel 2013, con un collegamento per evitare le speculazioni].
Inoltre, gli Stati membri possono assegnare i diritti al pagamento agli agricoltori che, nel
2013 [è stata accordata una certa flessibilità per gli anni precedenti che sarà indicata nel testo legislativo], non hanno ricevuto pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico e che hanno prodotto esclusivamente ortofrutta, patate, tuberi-seme di patate, piante ornamentali, e/o coltivato esclusivamente i vigneti, e agli agricoltori che, nel 2014, hanno ricevuto diritti all’aiuto dalla riserva nell’ambito dell’RPU, e agli agricoltori che non hanno mai ottenuto il pagamento dei diritti che presentano prove verificabili di produzione agricola , compresi il raccolto, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali negli allevamenti.
Allo scopo di evitare un significativo incremento del numero di ettari ammissibili nel 2015, rispetto al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2009, ed un conseguente calo sproporzionato del valore dei diritti all'aiuto esistenti, il Consiglio propone di consentire agli Stati membri di limitare il numero di diritti all'aiuto tra il 135% e il al 145% del numero totale di ettari dichiarati nel 2009 ai sensi dell’RPU.
Inoltre, uno Stato membro può decidere di escludere dalle superfici ammissibili le superfici a
vigneto nell’anno di domanda 2013 o di superfici coltivabili adibite in modo permanente a serre.
In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche
hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato in data 2015, il diritto a ricevere diritti all'aiutoa uno o più agricoltori.
Convergenza interna
Gli Stati membri possono applicare una convergenza parziale utilizzando la formula utilizzata per la convergenza esterna fra gli Stati membri, ed il pagamento minimo obbligatorio per ettaro è stabilito al 60 % della media nazionale/regionale da raggiungere entro il 2019 , con la possibilità per lo Stato membro limitare le perdite per ogni singola azienda al 30 % del valore iniziale.
Allo scopo di limitare l’effetto convergenza, gli Stati membri possono applicare la convergenza anche al 30% del massimale previsto per la componente ecologica dell’aiuto. Gli Stati membri possono stabilire anche un pagamento massimo per ettaro.
Trasferimento dei titoli
Nel caso di trasferimento, i diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un
agricoltore attivo stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per
successione effettiva o anticipata.
Pagamento ridistributivo
Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto di un dato anno, di concedere un "pagamento ridistributivo" ad integrazione del pagamento di base per i primi ettari di ogni azienda.
Il pagamento è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando un importo, stabilito
dallo Stato membro, che non sia superiore al 65% del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto dell’agricoltore corrispondente a un numero di ettari fissato dallo Stato membro che non sia superiore a 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole, se superiore. Per finanziare tale pagamento gli SM possono usare fino al 30% del massimale nazionale.
Greening
Il compromesso raggiunto prevede che l'agricoltore deve osservare il greening su tutti gli
ettari ammissibili. L’aiuto potrà essere concesso sulla base del rispetto dei criteri (diversificazione, mantenimento prati permanenti ed aree di interesse ecologico) o delle pratiche equivalenti (o una combinazione di questi).
La diversificazione delle colture si applica sulle superfici a seminativo al di sopra dei 10
ettari. Tra i 10 e i 30 ettari, se le superfici a seminativo non sono interamente coltivate a colture sommerse (riso) dovranno essere previste almeno due colture (la coltura principale non copre più del 75% della superficie). Se le superfici a seminativo sono di oltre 30 ettari, dovranno essere previste almeno tre diverse colture (la coltura principale non copre più del 75% della superficie e le due principali insieme non più del 95%).
La diversificazione non si applica se superficie a seminativo è costituito per più del 75% di colture da foraggio o da prato permanente, o investita a colture sommerse per una parte
significativa dell'anno o una significativa parte del ciclo colturale, purché la superficie rimanente non ecceda i 30 ettari.
Per i prati permanenti, gli agricoltori non devono convertire e non arare le superfici a prati
permanenti situate in aree designate dagli Stati membri, che sono ecologicamente sensibili ai
sensi delle direttive relative alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche e relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché il rapporto tra i terreni i terreni investiti a prato permanente e la superficie agricola totale non deve diminuire di oltre il 5% (a livello nazionale, regionale o subregionale) sulla base dell’anno anno di riferimento 2015.
Le aree di interesse ecologico si applicano per le aziende con più di 15 ettari di superficie a seminativo. Dal 2015, almeno il 5% della superficie a seminativo (pertanto sono escluse dall’applicazione le colture permanenti e i prati permanenti) deve essere destinata ad aree di interesse ecologico. Successivamente tale percentuale potrà essere aumentata al 7%, su valutazione di impatto della Commissione europea nel 2017 accompagnata da adeguate proposte legislative. Possono essere considerate aree di interesse ecologico: terreni messi a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone , superfici ammissibili agroforestali, fasce ammissibili di confine bosco, superfici di bosco ceduo a rotazione rapida senza uso di fertilizzanti e fitosanitari, superfici rimboschite, superfici intercalari o con copertura verde seminata, superfici con colture azoto-fissatrici.
Le aree di interesse ecologico non si applicano per le aziende in cui più del 75 % della superficie ammissibile è costituita da prati permanenti o per la produzione di foraggio o
coltivata con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell’anno, o in cui più del 75% della superficie a seminativo è interamente utilizzato per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, terreni a riposo , coltivata con coltivazioni di leguminose o adibita una combinazione di questi usi, purché la superficie rimanente non superi i 30 ettari. La % di aree di interesse ecologico è ridotta del 50% se gli Stati membri applicano misure che danno un equivalente o maggiore beneficio per il clima e l'ambiente.
Sono considerate pratiche equivalenti le pratiche che danno un equivalente o maggiore
beneficio per il clima e l'ambiente, rispetto a quello generato dalle tre pratiche agricole di
inverdimento dei pagamenti diretti (diversificazione delle colture, mantenimento prati permanenti, aree di interesse ecologico).
Queste pratiche equivalenti sono rappresentate dagli impegni agro-climatico- ambientali assunti a norma dello sviluppo rurale e dai sistemi nazionali o regionale di certificazione ambientale ed il relativo elenco è incluso nel testo con disposizione di aggiunte negli atti delegati.
Una serie di pratiche equivalenti non potranno beneficiare del doppio finanziamento nel secondo pilastro. Mentre, per un numero ridotto di pratiche equivalenti è previsto un
coefficiente di riduzione da applicare agli importi corrispondenti al 2° pilastro.
Gli agricoltori la cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalla direttiva quadro acque (2000/60/CE), oltre alla direttiva conservazione degli habitat naturali e alla direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici, hanno il diritto al pagamento “greening” purché applichino le pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive.
Gli agricoltori che soddisfano i requisiti per la produzione biologica hanno diritto ipso facto al pagamento greening (per le sole unità dedite alla produzione biologica).
Per finanziare il pagamento “greening” gli Stati membri utilizzano il 30% del loro massimale
nazionale. Gli Stati membri possono inoltre stabilire il pagamento greening come percentuale del pagamento individuale dell'agricoltore anziché una percentuale del pagamento forfettario nazionale o regionale.
In caso di mancato rispetto delle pratiche del “greening” le sanzioni potranno raggiungere il 25% del pagamento verde (oltre alla penalità al 100% della componente ecologica dell’aiuto) da applicare al pagamento di base.
Giovani agricoltori
Obbligatorietà per gli li Stati membri di concedere un pagamento annuo per i giovani
agricoltori, intesi quali persone fisiche che non hanno più di 40 anni di età nell’anno della presentazione (e non al momento di presentazione come da proposta della Commissione) della domanda al regime di pagamento di base, con utilizzo sino al 2% del massimale.
L’importo del pagamento è calcolato moltiplicando il numero di diritti dell’agricoltore per un tasso forfettario corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto dell’agricoltore o al 25% di un importo calcolato dividendo il massimale nazionale (al 2019) per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015, nel rispetto di un limite massimo di 25 o la dimensione media delle aziende agricole nello Stato membro (se superiori a 25). Gli Stati membri stabiliscono un limite massimo che corrisponde a una cifra non inferiore a 25 e non superiore a 90.
Aiuto accoppiato
Ai fini di implementare l’aiuto accoppiato volontario, gli Stati membri saranno autorizzati a utilizzare dall'8 al 13% del loro massimale nazionale, con un incremento sino al 2% per le colture proteiche. Gli Stati membri che hanno usato più del 10% nel periodo 2010-2014 possono decidere di utilizzare il 13% del loro massimale nazionale, con l’approvazione della Commissione.
I settori e le produzioni ammissibili all’aiuto sono: cereali , oleaginose, colture proteiche, leguminose da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero caseari, sementi, carni ovi-caprine, carni bovine, olive da olio, baco da seta, foraggio essiccato, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero, cicoria e ortofrutta, e bosco ceduo a rotazione.
Piccoli agricoltori
Gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori (anche per gli agricoltori la partecipazione è facoltativa). L’importo del pagamento annuo non deve superare i 1.250 euro, con l’utilizzo sino al 10% del massimale nazionale. L’import dell’aiuto può essere calcolato con il metodo forfettario (il 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario o il pagamento medio nazionale ettaro per massimo 5 ettari) o un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all’agricoltore calcolato annualmente (o solo per il 2015, valido anche per gli anni successivi) con l’attribuzione dei titoli.
OCM UNICA
- La lista dei prodotti ammissibili all’intervento è estesa al frumento duro.
- I formaggi a pasta dura DOP e IGP sono stati inseriti nella lista dei prodotti ammissibili all’aiuto all’ammasso privato.
- La gestione del sistema di autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, prevede l’applicazione del nuovo regime a partire dal 2016 e la data di scadenza al 2030, con aumento dell'1 per cento delle autorizzazioni. La durata dei diritti d’impianto non utilizzati viene estesa da 3 a 5 anni nelle misure di transizione.
- Il sistema di quote di zucchero è prorogato sino alla campagna 2017 e, per il periodo successivo, viene stabilito un nuovo sistema di relazioni contrattuali
- Per quanto riguarda il latte vengono confermati i principali elementi previsti dal pacchetto
legislativo sul latte ed i prodotti lattiero-caseari, attualmente in vigore.
- Per l’olio di oliva viene introdotto il sistema di relazioni contrattuali tramite le organizzazioni dei produttori . Il volume della produzione di olio di oliva che può essere gestito con il sistema di relazioni contrattuali tramite le organizzazioni dei produttori non deve superare il 15 % della produzione totale nazionale di tale Stato membro.
- Il sistema di relazioni contrattuali è proposto anche per i settori delle carne bovina e dei seminativi.
- Le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute per tutti i settori e perseguono finalità con un ambito più ampio.
- Per quanto riguarda le norme di commercializzazione è eliminata la conformità alla norma di commercializzazione generale. E’ stabilito l'elenco dei settori e dei prodotti ai quali si possono applicare tali norme di commercializzazione mediante atti delegati, fra cui la possibilità di stabilire l'etichettatura obbligatoria del "luogo di produzione e/o origine" per tali settori (con esclusione delle carni di pollame e dei grassi da spalmare).
- L’offerta dei prosciutti DOP e IGP può essere gestita tramite richiesta delle OP o da
associazioni di produttori.
- Inoltre, nel testo legislativo è stata ripristinata la norma attualmente in vigore che
prevede l’etichettatura obbligatoria per l’ortofrutta fresca.
- Una nuova clausola di salvaguardia è introdotta per tutti i settori, allo scopo di consentire l’adozione di misure di urgenza per rispondere alle perturbazioni generali del mercato. Queste misure sono finanziate tramite una riserva di crisi finanziata attraverso una riduzione annuale dei pagamenti diretti (i fondi non utilizzati vengono restituiti agli agricoltori l’anno successivo).
SVILUPPO RURALE
Programmi di sviluppo rurale
Per gli Stati membri, che hanno optato per piani di sviluppo rurale regionali, viene prevista la
possibilità di presentare, unitamente ai piani regionali, anche un programma nazionale per talune misure o tipi di interventi.
Cooperazione (filiera)
Confermato la proposta della Commissione europea per un sostegno alla cooperazione di filiera volto alla creazione di piattaforme logistiche nelle filiere corte e nei mercati locali, nonché alla promozione per il loro sviluppo a livello locale. L’aiuto è stato, inoltre, ampliato prevedendo un sostegno alla diversificazione agricola volta a sviluppare attività legate alla salute/integrazione (agricoltura sociale).
Sottoprogrammi tematici (filiera)
Confermata la possibilità di avere sottoprogrammi tematici (pacchetti di misure) sulle filiere corte, che possono beneficiare di una percentuale di aiuto maggiorata del 10%. Inoltre, viene espressamente previsto un sottoprogramma tematico per le Donne nelle aree rurali.
Regimi di qualità
Previsto un aiuto (fino al 70 % dei costi ammissibili) alle attività di informazione e
promozione portate avanti da associazioni di produttori, sul mercato interno, per le produzioni di qualità. La Commissione europea, attraverso atti delegati, definirà le caratteristiche che dovranno avere le associazioni di produttori e i tipi di azione ammissibili al fine di evitare distorsioni della concorrenza e armonizzare queste ultime con gli strumenti di promozione disponibili a livello europeo.
Investimenti in immobilizzazioni materiali
L’aiuto per gli investimenti volti a migliorare la sostenibilità e le prestazioni globali delle aziende agricole, nonché per quelli che riguardano la trasformazione , commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, potrà essere concesso anche alle associazioni di agricoltori. Per questi aiuti, le aliquote di sostegno potranno essere aumentate quando nel caso di investimenti sostenuti: da giovani agricoltori, per progetti integrati che beneficiano del supporto di più misure, per gli investimenti nelle aree soggette a svantaggi naturali o specifici e per quelli legati agli aiuti agroambientali e al biologico. Infine, la percentuale di aiuto può essere altresì aumentata nel caso di attività supportate nell’ambito della Partenariato europeo per l’agricoltura sostenibile (progetti realizzati dai gruppi operativi).
Confermato anche l’aiuto agli investimenti legati all’adeguamento ad eventuali nuove norme dell’Unione (entro 12 mesi dall’entrate in vigore dell’obbligo per l’azienda agricola a conformarsi).
Nel caso di giovani agricoltori potrà essere riconosciuto un aiuto agli investimenti necessari a
conformarsi alle norme UE entro 24 mesi dal loro insediamento.
Sviluppo delle aziende agricole
L’aiuto fornirà un sostegno per l'avviamento di imprese nel caso di giovani agricoltori, di
attività extra-agricole nelle zone rurali (aiuto destinato all’agricoltore o a un coadiuvante
familiare), di sviluppo di piccole aziende agricole.
A questo si aggiunge il sostegno per gli investimenti in attività extra-agricole (destinato alle piccole/micro imprese, alle persone fisiche, agli agricoltori o ai loro coadiuvanti familiari) ed i pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori (Titolo V del regolamento n. DP/2012) nel caso cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.
Costituzione di associazioni di produttori
Il sostegno è stato reintrodotto per tutti gli Stati membri ed è stato esteso anche alla costituzione di organizzazioni di produttori. Il contributo riconosciuto, sotto forma di aiuto forfettario decrescenti, dovrà essere concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento di un'associazione/organizzazione di produttori.
Agro-ambiente-clima
Per accedere agli aiuti, ed essere compensati per gli impegni ambientali intrapresi, gli agricoltori dovranno andare oltre i requisiti previsti nella condizionalità e rispettare i criteri relativi all’attività agricola minima. Al fine di escludere il doppio pagamento rispetto al greening nel primo pilastro, in allegato al regolamento sui pagamenti diretti, viene riportata una lista di pratiche agro ambientali equivalenti che non potranno beneficiare del doppio finanziamento nel secondo pilastro.
Mentre, per un numero ridotto di pratiche equivalenti è previsto un coefficiente di riduzione da applicare agli importi corrispondenti al 2° pilastro.
Biologico
Viene previsto un aiuto per ettaro agli agricoltori che si impegnano volontariamente, per una durata dai cinque ai sette anni, alla conversione per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.
Zone svantaggiate
Gli Stati membri avranno tempo fino al 2018 per applicazione delle nuove mappature. Il
sostegno transitorio per le aree che non risulteranno più ammissibili all’aiuto, per effetto
dell’applicazione di nuovi criteri di delimitazione, è stato prolungato al 2020. L’ indennità dovrà essere decrescente e per un periodo di quattro anni.
Ai fini dell'identificazione delle aree considerate soggette a vincoli naturali significativi e di quelle soggette a vincoli specifici, viene prevista una maggiore flessibilità nella combinazione tra i criteri di definizione e l’estensione delle superfici delle aree interessate.
Gestione del rischio
Il contributo finanziario per il pagamento dei premi assicurativi viene esteso anche alle perdite economiche causate da emergenze ambientali, oltre che nel caso di premi assicurativi sul raccolto, sugli animali e sulle piante, a fronte del rischio di perdite economiche causate da condizioni climatiche avverse, da epizoozie o fitopatie e da infestazioni parassitarie. I fondi di mutualizzazione vengono equiparati alle assicurazioni, estendendo il sostegno anche alle compensazioni finanziarie nel caso di condizioni climatiche avverse e di infestazioni parassitarie. Confermato anche il sostegno allo strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito.
Almeno il 30% della dotazione per lo sviluppo rurale dovrà essere destinata ad investimenti a favore del clima e dell’ambiente e alle misure forestali, per l’agro-ambiente, il biologico, i siti natura 2000, la direttiva quadro sulle acque e le zone svantaggiate. In riferimento a tale disposizione, su richiesta dell’Italia (e della Spagna), la Presidenza predisporrà un testo appropriato che rifletta la situazione specifica dei programmi regionali.
Gli aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltori, il biologico, le zone soggette a
vincoli naturali, il benessere animale e la gestione del rischio vengono riservati agli AGRICOLTORI ATTIVI così come definiti nel regolamento sui pagamenti diretti. Nel
caso di giovani agricoltori, il business plan dovrà dimostrare che entro 18 mesi dall’insediamento, rientreranno nella definizione di agricoltore attivo.
Risorse finanziarie, loro ripartizione e Partecipazione del FEASR
Il Consiglio agricoltura ha dichiarato di non avere mandato negoziale trattandosi di aspetti legati al QFP di competenza del Consiglio europeo. Per contro il Parlamento, rifacendosi al Trattato di Lisbona, continua a rivendicare il diritto di esprimersi.
FINANZIAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA PAC
Sanzioni greening
In merito alle sanzioni sul greening, nell’ultimo trilogo i negoziatori hanno concordato che non verranno applicate ulteriori sanzioni (oltre la componente ecologica) per i primi due anni di applicazione della nuova PAC. Successivamente, dal 2018, sarà applicata una penalità del 20% e, per l’anno seguente, al 25% della componente ecologica.
Condizionalità
La lista è stata semplificata allo scopo di escludere le norme che non sono previste obbligatorie e controllabili per gli agricoltori. La direttiva quadro sull’acqua e la direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi saranno integrate nella condizionalità quando sarà dimostrata che esse sono correttamente applicate in tutti gli Stati membri e che saranno chiaramente definiti gli obblighi per gli agricoltori.
Trasparenza
Gli Stati membri sono obbligati a garantire una totale trasparenza di tutti i beneficiari, ad eccezione delle imprese agricole ammissibili al regime di piccoli agricoltori.
Riserva di crisi
Sarà creata ogni anno per un importo di 400 milioni di euro con l’applicazione della disciplina finanziaria. I fondi non utilizzati saranno restituiti l’anno successivo agli agricoltori sotto forma pagamenti diretti.
Valutazione della PAC
La Commissione presenterà una relazione prima della fine del 2018 (a cui farà seguito un
rapporto ogni quattro anni) sulle performance della PAC per quanto concerne i suoi principali obiettivi, in particolare sulla produzione alimentare vitale, una gestione sostenibile delle risorse naturali ed uno sviluppo territoriale equilibrato.