INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE
2012
La nota n. 255658 del 27 dicembre 2011, del Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato gli importi
relativi all’anno 2012 che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), debbono versare in unica soluzione a titolo di
diritto annuale a favore della Camera di commercio competente entro il termine previsto per il pagamento
del primo acconto delle imposte sui redditi (termine stabilito dall’art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435),
utilizzando il modello di pagamento F24.
ATTENZIONE ALLE TRUFFE per il pagamento del diritto annuale la Camera di Commercio I.A.A.,
non emette più i bollettini postali, pertanto le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento
relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni
assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento
obbligatorio del diritto annuale né con l’iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio.
Istruzioni per la compilazione del modello F24
Il modello F24 va compilato seguendo le istruzioni che seguono:
Contribuente si deve indicare il C.F. (non la Partita IVA) dichiarato all’ufficio del Registro delle Imprese
e riportato nell’informativa inviata a tutte le imprese iscritte al 31.12.2011 (in caso di
difformità contattare l’ufficio tributi per le necessarie verifiche ), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
sezione da compilare: sez. ICI ed altri tributi locali;
codice ente/codice comune: sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l’impresa è
iscritta (SA). Le imprese che esercitano l’attività in più province, con unità locali, devono indicare
distintamente la sigla della provincia e l’importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;
codice tributo: 3850;
rateazione: non essendo tributo soggetto a rateazione si può omettere di compilare il campo;
anno di riferimento: 2012;
importi a debito: indicare l’importo dovuto (dedotto dalle tabelle di seguito indicate e comprensivo
anche dell’importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede).
importi a credito compensati: compilare con riga autonoma in caso di compensazione di crediti
vantati per lo stesso diritto annuale con il medesimo codice tributo (3850) indicando l’anno di riferimento
relativo al credito (es. 2011).
L’utilizzo del modello F24 e il termine di versamento unificato rende sempre più agevole la possibilità di
usufruire della compensazione con quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri
tributi e/o contributi a favore dell’Erario e/o di altri Enti, nonché con lo stesso diritto annuale (per importi
accertati relativi all’anno precedente). Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di
versamento alle prescritte scadenze.
IMPORTANTE In caso di errata compilazione o di errata trasmissione del modello F24 da parte del
soggetto delegato (es. cod. tributo, anno di riferimento dello stesso), è possibile richiedere all’Ufficio
tributi della Camera di commercio la rettifica del dato con il modello appositamente predisposto.
SI RICORDA che dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i
versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (art. 37, comma 49, del D.L.
n. 223/06).
IMPORTI
Il diritto annuale è dovuto in misura diversa a seconda che l’impresa sia iscritta nella sez. speciale oppure
nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, di seguito si indicano gli importi e le modalità di calcolo.
SEZIONE SPECIALE (imprese iscritte al 31.12.2011):
Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale
Importi
Imprese individuali 88,00
Società semplici agricole (1) 100,00
Società semplici non agricole 200,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001) 200,00
Unità locali di imprese con sede principale all’estero 110,00
Al fine di autoliquidare correttamente l’importo da versare a titolo di diritto annuale, si deve tenere conto
oltre che dell’importo dovuto per la sede dell’impresa, anche dell’importo dovuto per le unità locali (2) della
stessa. Per le unità locali ubicate nella provincia della sede gli importi delle stesse, dovranno essere
sommati all’importo dovuto per la sede (secondo i valori indicati nel prospetto considerati per ogni unità
locale), mentre per quelle ubicate fuori provincia si dovrà indicare distintamente l’importo dovuto per
ogni provincia (distinto con il diverso codice ente ovvero con la diversa sigla della provincia).
Per agevolare nel calcolo le imprese con unità locali viene allegata all’informativa una scheda riepilogativa
della situazione delle unità locali iscritte presso il Registro delle Imprese al 31.12.2011 (con le
percentuali di aumento del diritto annuale eventualmente deliberate dalle Camere).
Le unità locali iscritte nel corso del 2012 non sono presenti sulla predetta scheda in quanto già tenute,
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, al pagamento del diritto annuale. Dovrà
pertanto essere verificato separatamente l’avvenuto pagamento, ed in caso non sia stato eseguito si potrà
eventualmente sanare con l’istituto del ravvedimento operoso.
ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell’impresa e quella presente nella scheda si
consiglia di verificare la situazione attualmente dichiarata al Registro delle Imprese, al fine di presentare le
eventuali denuncie di cancellazione che siano state omesse. Si ricorda che la tardiva denuncia non
esonera però dal pagamento del diritto per l’anno in corso.
___________________________________________________________________________
(1) Si intendono società semplici agricole quelle che oltre ad avere nell’oggetto sociale l’attività agricola,
abbiano anche dichiarato al Registro delle Imprese l’inizio della suddetta attività; diversamente, le stesse
sono tenute al pagamento dell’importo come società semplici non agricole. E’ quindi necessario - al fine del
corretto pagamento - verificare l’avvenuta dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese.
(2) Si intende per unità locale l’impianto operativo o amministrativo–gestionale, ubicato in luogo diverso
da quello della sede, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche (a puro titolo
esemplificativo: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali,
agenzie, etc). Per ciascuna di esse è dovuto un importo a titolo di diritto annuale pari al 20% di quello
dovuto per la sede principale con un importo massimo di € 200,00.
SI RICORDA inoltre che per i soggetti iscritti al REA, non tenuti fino al 2010 ad alcun
versamento, il diritto annuale è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di € 30,00.
SEZIONE ORDINARIA (imprese iscritte al 31.12.2011):
L’importo da versare per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle
Imprese si ottiene applicando al fatturato 2011 (3) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante
tabella B. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione,
considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il
fatturato complessivo realizzato dall’impresa.
Tabella (B)
Scaglioni di Fatturato
Da euro
a euro
Aliquote
1 0 100.000,00 fisso euro 200,00
2 100.000,00 250.000,00 0.015% (sulla parte eccedente € 100.000,00)
3 250.000,00 500.000,00 0.013% (sulla parte eccedente € 250.000,00)
4 500.000,00 1.000.000,00 0.010% (sulla parte eccedente € 500.000,00)
5 1.000.000,00 10.000.000,00 0.009% (sulla parte eccedente € 1.000.000,00)
6 10.000.000,00 35.000.000,00 0.005% (sulla parte eccedente € 10.000.000,00)
7 35.000.000,00 50.000.000,00 0.003% (sulla parte eccedente € 35.000.000,00)
4 oltre 50.000.000,00 0.001% (sulla parte eccedente € 50.000.000,00)
fino ad un massimo di euro 40.000,00
(3) per la definizione di “fatturato” consultare la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.
0019230 del 03/03/2009, disponibile sul sito internet www.sa.camcom.it nell’apposita sezione
dedicata al diritto annuale
IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2012
Le imprese che chiedono l’iscrizione e/o l’annotazione nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese in corso d’anno, e/o denunciano l’apertura di unità locali sono tenute al versamento
del diritto annuale esclusivamente tramite modello F24 (entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda di iscrizione e/o di annotazione.)
Gli importi del diritto annuale per le imprese che si iscrivono nel corso dell’anno sono i seguenti:
SEZIONE SPECIALE
Diritto annuale per imprese iscritte o annotate
nella sezione speciale
Sede Nuove unità locali,
che si iscrivono nel
corso del 2012
Imprese individuali 88,00 18,00
Società semplici agricole 100,00 20,00
Società semplici non agricole 200,00 40,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001) 200,00 40,00
Unità locali di imprese con sede principale all’estero 110,00 22,00
SEZIONE ORDINARIA
Nature giuridiche
Sede Nuove unità locali,
che si iscrivono nel
corso del 2012
Imprese individuali in sezione ordinaria 200,00 40,00
SNC – SAS 200,00 40,00
SRL – SPA – SAPA- Soc. Cons. p.a. e a r.l., ecc. 200,00 40,00
Consorzi 200,00 40,00
Cooperative 200,00 40,00
GEIE 200,00 40,00
Enti pubblici economici 200,00 40,00
Unità locale e sedi secondarie di società con sede
principale all’estero (art. 9 comma 2 lett. B D.P.R.
581/1995)
110,00
TERMINI DI VERSAMENTO
Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) iscritte al 31.12.2010, deve
avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il
termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall’art.
17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435).
Ecco i termini per il versamento previsti dall’art. 17 del DPR n. 435/2001 (nel testo modificato dal D.L.
15/04/2002, n. 63 convertito in legge 15/06/2002, n. 112, nonché dai commi 11 e 14 dell'art. 37, D.L. 4
luglio 2006, n. 223).
• entro il 16 giugno per le persone fisiche, società di persone. Per i pagamenti effettuati fino al
16 luglio si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti (0.40%);
• entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(esercizio sociale) per i soggetti IRES (ex IRPEG). Per i versamenti effettuati entro il
trentesimo giorno successivo a quello di scadenza si applica unicamente la maggiorazione
prevista per gli altri versamenti (0.40%);
• entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero a
quello di scadenza del termine stabilito per l’approvazione (se il bilancio non è
approvato) per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per i versamenti effettuati entro il trentesimo giorno
successivo a quello di scadenza si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri
versamenti (0.40%);
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
ARROTONDAMENTI
Per quanto riguarda le modalità di calcolo e arrotondamenti consultare la nota del Ministero dello Sviluppo
Economico prot. n. 0019230 del 03/03/2009, disponibile sul sito internet www.sa.camcom.it
nell’apposita sezione dedicata al diritto annuale
CASI PARTICOLARI:
Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di
commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2012 (deve essere stato correttamente dichiarato, all’atto
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, che detta impresa proviene da altra provincia) o alla diversa data
se l’impresa è costituita successivamente.
Importante è quindi non la data di inizio dell’attività nella nuova provincia, ma la data di iscrizione al
Registro delle Imprese.
Nei casi di trasformazione di natura giuridica avvenuti nel corso dell’anno detta trasformazione é
ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale per l’anno in cui è avvenuta.
Nei casi di passaggio da una sezione all’altra del Registro delle Imprese avvenuto nel corso
dell’anno, quando questo influisca sull’importo dovuto per diritto annuale, si determina il diritto annuale
avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1 gennaio dell’anno di riferimento (quindi al 01.01.2012).
SOGGETTI ESONERATI
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 359/2001 non devono effettuare il pagamento per l’anno 2012:
Le imprese che al 31 dicembre 2011 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
(salvo i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività);
Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del
diritto annuale;
Le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre 2011 ed abbiano presentato
la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2012;
Nel caso di decesso del titolare il diritto è dovuto dagli eredi sino all’anno del decesso.
Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre
2011 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio
2012;
le società di persone ed i consorzi che siano sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre
2011 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2012;
● Le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31.12.2011,
dall’autorità governativa ai sensi dell’art. 2545 - septiesdecies C.c. (già art. 2544 C.c.);
SANZIONI
Nei casi di tardivo e omesso versamento sarà comminata (ai sensi dell’art. 18 della legge 580/93) una
sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia
di sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni, così come
applicate - per quanto attiene al diritto annuale - con decreto regolamentare D.M. 27/01/2005 n. 54
(G.U. n. 90 del 19.04.2005).
Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) prevede due tipologie di
violazioni, a seconda di quando viene eseguito il versamento del diritto dovuto, intendendo lo stesso:
• Tardivo, quando il versamento è effettuato con ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al
termine ordinario di versamento (cui si applica la sanzione del 10%);
• Omesso quando il versamento non é stato eseguito, oppure è stato effettuato con ritardo
superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento.
Per termine di versamento si intende l’ordinario termine di versamento, distinguendo tra le due possibili
fattispecie, le imprese di vecchia iscrizione (termine stabilito dall’art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3), e le
imprese o unità locali di nuova iscrizione (termine indicato nei decreti annuali, di norma entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione). Il decreto regolamentare rinvia infatti ai termini
previsti dall’art. 8 del D.M. n. 359/2001 ”Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione
del diritto annuale” che comprende i termini di scadenza per tutte e due le tipologie.
N.B. = Si ricorda ancora che sono da considerarsi tardivi gli importi versati senza l’applicazione della
maggiorazione dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazione, di crediti se effettuati entro 30 giorni dal
termine di scadenza.
Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una camera di commercio incompetente
per territorio, se effettuato per l’importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza.
Con circolare n. 3587/C del 20.06.2005, il Ministero delle Attività Produttive ha fornito alcuni
chiarimenti sull’applicazione del regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in
riferimento al diritto annuale delle camere di commercio.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per tutte le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (04.05.2005) trova applicazione
il ravvedimento di cui all’art. 6, del suddetto decreto, che prevede, per le violazioni non ancora constatate, la
possibilità di accedere al ravvedimento operoso (così come già previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e
succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:
• 1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine
ordinario di versamento - c.d. ravvedimento breve -;
• 1/5 del 30% (6%) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine
ordinario di versamento – c.d. ravvedimento lungo.
In proposito il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 0062417 del 30.12.2008, ha affermato che
la modifica disposta dal comma 5 dell’articolo 16 del DL n. 185/2008 non ha un automatico effetto di
modifica del comma 1, lett. a) e b) del predetto articolo art. 6 del DM n. 54/2005, il quale fissa una fonte
normativa, di per sé autonoma.
Il contribuente che intenda regolarizzare spontaneamente (prima di essere venuto a conoscenza di una
contestazione da parte della Camera di commercio), le violazioni relative al diritto annuale deve provvedere
contestualmente al pagamento:
1. del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore);
2. degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse (*) con maturazione giornaliera;
3. della sanzione ridotta
L’art. 6 commi 3 e 4 del D.M. n. 54/2005, indica in maniera specifica che il ravvedimento si perfeziona con
l’esecuzione contestuale di tutti e tre i versamenti (diritto, interessi e sanzione) con il modello F24, e
così conformemente la suddetta circolare MAP n. 3587/C ha ribadito ulteriormente il significato del termine
“versamento contestuale” previsto dal regolamento, che si discosta dalla prassi operativa del Ministero
dell’Economia e Finanze.
Per versamento contestuale si intende il senso letterale del termine, ovvero nel medesimo giorno e con
lo stesso modello F24.
COME SI VERSA
Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello F24, indicando nella
Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI:
- codice ente/codice comune la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. “SA” per
Salerno);
- codice tributo i seguenti codici :
1. “3850” l’importo del diritto annuale dovuto;
2. “3851” gli interessi moratori al tasso legale di interesse (* prospetto tassi legali) con
maturazione dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui viene eseguito il
versamento, commisurati al diritto non versato secondo la formula della capitalizzazione semplice
(ammontare tributo non versato x tasso legale annuo x n. giorni)/36500;
3. “3852” la sanzione pari al 3,75% (Ravvedimento breve) o al 6%, (Ravvedimento lungo)
dell’importo del diritto annuale dovuto.
4. I codici tributo 3851 e 3852 non sono compensabili giusta espressa indicazione della
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003 che ha istituito i suddetti codici.
5. anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo l’anno da indicare è l’anno di imposta cui si
riferisce il versamento (per esempio omesso versamento 2001 anno riferimento 2001 per tutti e tre i
codici) e non l’anno in cui si procede alla regolarizzazione.
(*) INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)
dal al Interesse legale disposizione normativa
21.04.1942 15.12.1990 5%
16.12.1990 31.12.1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003 3% D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
3,%
1%
1,5%
2,5%
D.M. 12 dicembre 2007
D.M. 4 dicembre 2009
D.M. 7 dicembre 2010
D.M. 12 dicembre 2011
COMPENSAZIONI
Grazie all’utilizzo del modello F24 è possibile compensare entro l’anno successivo il diritto annuale
erroneamente versato o versato in più (è il caso delle duplicazioni di pagamento, di pagamento di importi
superiori al dovuto, di versamenti effettuati a Camera di commercio incompetente) con il diritto annuale
dovuto per l’anno successivo, oppure con qualsiasi altro tributo da versare sul medesimo modello, indicando
nella sezione ICI e altri tributi locali :
1. codice ente/codice comune : la sigla della provincia beneficiaria del versamento ;
2. codice tributo : 3850;
3. anno di riferimento: l’anno per cui risulta il credito ad. esempio 2011 in caso di utilizzo di un
credito da diritto annuale 2011 (verificare sempre con l’ufficio tributi l’esatto importo del credito
e i dati pervenuti alla CCIAA dall’Agenzia delle Entrate);
4. importi a credito compensati: l’importo del versamento duplicato, versato in eccesso o effettuato
a CCIAA incompetente
e di seguito nel rigo successivo:
5. codice ente/codice comune: la sigla della provincia beneficiaria del versamento;
6. codice tributo: 3850
7. anno di riferimento: l’anno per cui deve essere eseguito il versamento (ad esempio il 2012 nel
caso di utilizzo di un credito 2011 per il versamento del diritto dovuto per l’anno 2012);
8. importi a debito versati: l’importo del versamento da eseguire.
IMPORTANTE: giusto l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 la compensazione del versamento eseguito in eccesso
o duplicato può essere effettuata entro e non oltre un anno dal termine di scadenza del
versamento (non essendoci in questo caso presentazione di dichiarazione).
Successivamente a detto termine si potrà solo, entro il termine di decadenza dei 24 mesi dalla data di
pagamento, presentare istanza di rimborso alla CCIAA.
RIMBORSI
Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate o proposte, da parte di
chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, a pena di
decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 10 commi 1 e 2 D.M. 359/2001 e art.
17 Legge n. 488/99).
La domanda di rimborso (modello di rimborso scaricabile dal sito) deve essere corredata della
documentazione necessaria a comprovare il credito (es. modello F24 ).
BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE
Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale ai sensi dell’art. 24 comma 35 della legge 449/97,
blocca il rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio del registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo all’omesso pagamento.
EVENTI ECCEZIONALI
Le eventuali agevolazioni in materia contributiva previste con legge in occasione di eventi e situazioni di
carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi della Camera di commercio I .A .A.
Via S. Allende, 19/21, 84100 Salerno (SA) - Tel. 0893068416-422 - e-mail: luigi.cipollaro@sa.camcom.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• art. 18 Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni;
• Decreto interministeriale 11/05/2001 n. 359 (G.U. n. 229 del 2.10.2001) Regolamento in materia di
accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
• Diritto annuale 2001 Decreto interministeriale 23.04.2001 (G.U. n. 126/ 01.06.2001);
• Diritto annuale 2001 D.M. 18/07/2001 (G.U. n. 210 del 10/09/2001) differimento termini di versamento;
• Diritto annuale 2002 Decreto interministeriale 17.05.2002 ( G.U. n. 149 del 27.06.2002);
• Diritto annuale 2003 Decreto interministeriale 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7/06/2003);
• Diritto annuale 2003 art. 5 ter Legge 1/08/2003 n. 212 conversione del D.L. 24.06.2003, n. 143
differimento termine di versamento del diritto annuale ;
• Diritto annuale 2004 Decreto interministeriale 5.03.2004 n. 341 (G.U. n. 75 del 30/03/2004)
• Diritto annuale 2005 Decreto interministeriale 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005)
• Diritto annuale 2006 Decreto interministeriale 28.03.2006 (GU n. 106 del 9-5-2006)
• Diritto annuale 2007 Decreto interministeriale 23.03.2007 (GU n. 122 del 28-05- 2007)
• Diritto annuale 2008 Decreto interministeriale 01.02.2008 (GU n. 54 del 04-03-2008)
• Diritto annuale 2009 Decreto interministeriale 30.04.2009 (GU n. 114 del 19.05.2009)
• Diritto annuale 2010 Decreto interministeriale 22.12.2009 (GU n. 24 del 30.01.2010)
• Diritto annuale 2011 Decreto interministeriale 21.04.2011
• Diritto annuale 2012 nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 255658 del 27 dicembre 2011
• Decreto interministeriale 27.01.2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) Regolamento relativo
all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale
• Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie
applicabili alle violazioni relative al diritto annuale approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 10 del
28/11/2005, ed integrato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 del 21 dicembre 2006
Ufficio Tributi
Camera di commercio di Salerno
Via S. Allende, 19/21 – 84100 Salerno (SA)
Tel. 0893068416-422 e-mail: luigi.cipollaro@sa.camcom.it
Responsabile Dr. Luigi Cipollaro
sito: www.sa.camcom.it
20 Marzo 2012
CAMERA DI COMMERCIO: DIRITTO ANNUALE PER LE NUOVE IMPRESE