È illegittimo escludere le società semplici dalla possibilità di partecipare agli appalti pubblici. Il consiglio di Stato, Sezione VI, con decisione depositata il 17 luglio scorso, ha affermato che anche l'imprenditore agricolo che opera nella forma della società semplice può partecipare alle pubbliche gare, nonostante l'articolo 34 del codice dei contratti limiti la possibilità alle sole società commerciali. La questione era stata sollevata davanti al giudice amministrativo da una società, imprenditore agricolo in base all'articolo 2135 del codice civile costituito nella forma della società semplice, che si era vista revocare l'attestazione per la partecipazione alle gare. Lo rende noto il responsabile fiscale della Coldiretti Salerno, Bonaventura Vitale, che sottolinea l’importanza del provvedimento che apre nuove strade per gli agricoltori e rappresenta un'occasione di diversificazione del reddito aziendale.
23 Luglio 2013
COLDIRETTI: L’IMPRENDITORE AGRICOLO PUO’ PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTO